NADEJDA
compagnia di assicurazione
CONDIZIONI GENERALI
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dell'assicurazione Garanzie
Titolo I. Concetticompagnia di assicurazione
CONDIZIONI GENERALI
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dell'assicurazione Garanzie
1. II Contraente /Esecutore/: Soggetto esercente attivita commerciale, parte
/appaltatore/ in un contratto di appalto, al quale TAssicuratore presta una garanzia
di buon adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di un soggetto terzo -
Beneficiario.
2. II Beneficiario /Appaltante/: Soggetto, parte in un contratto di appalto, in essere o
venturo, sottoscritto o che sara sottoscritto fra lui nella qualita di Appaltante ed il
Contraente nella sua qualita di appaltatore.
3. II Premio: Somma di denaro rappresentante una percentuale della somma
garantita che il Contraente anticipa allAssicuratore ai fini dell'emissione della
garanzia richiesta.
4. La Somma garantita: Somma di denaro in Euro o valuta bulgara /Lev/ che
TAssicuratore si assume l'impegno di pagare a prima richiesta da parte del
Beneficiario е a fronte presentazione dei necessari documenti attestanti
l'inadempienza da parte del Contraente.
5. L'oggetto della garanzia assicurativa:
Tutti i rischi coperti dallAssicuratore attinenti all'esecuzione del contratto fra il
Contraente ed il Beneficiario.
6. La Durata della garanzia:
II periodo di tempo fra la data d'inizio е termine della garanzia assicurativa per il
quale essa vige.
ha assunto l'irrevocabile impegno di coprire con garanzia l'Assicuratore entro la
somma da lui pagata in favore del Beneficiario oltre a tutte le penalita е spese in caso
d'inadempimento da parte del Contraente.
Titolo II. Condizioni di consegna della garanzia assicurativa
Art.l. Una richiesta scritta da parte del Contraente corredata di ogni documento
necessario afferenti l'estensione, natura е durata della garanzia assicurativa
necessaria, come anche informazioni sul/i garante/i /debitore/i solidale/i, fieiussore/i/
del Contraente.
Art. 2. Versamento del 100% del premio assicurativo richiesto, in anticipo.
Art.3. Atto di coobbligazione autenticato da notaio е fornito in favore
dellAssicuratore con cui il/i garante/i /debitore/i solidale/i/ si impegnano a soddisfare
del tutto l'Assicuratore in caso d'inadempimento da parte del Contraente che dovesse
comportare il pagamento della somma assicurata al Beneficiario della garanzia.
Titolo III. Diritti е impegni delPAssicuratore
Art.l. Di emettere la garanzia assicurativa richiesta qualora siano soddisfatti tutti i
requisiti di cui al titolo II.
Art.2. Di prestare il proprio consenso alio svincolo della fideiussione fornita in suo
favore /atto di coobbligazione/, nella forma е modalita previste dalla legge una volta
scaduta la durata della garanzia qualora risulti il consenso scritto del Beneficiario al
disimpegno della garanzia.
Art.3. Nel caso venisse rilevata la sussistenza di un importante aumento del rischio
d'inadempimento del Contraente per motivi legati alia sua condizione economica,
materiale, di effettivi, normativa, ma anche di salute, е diritto dell'Assicuratore di
richiedere il versamento di un ulteriore premio assicurativo da parte del Contraente
per cui invia esplicita comunicazione. Entro due settimane dal ricevimento il
Contraente е tenuto a versare l'accessorio premio assicurativo richiestogli.
In caso di tacito rifiuto o di disaccordo da parte sua, che il Contraente е tenuto a
dichiarare entro due settimane dal ricevimento della comunicazione, l'Assicuratore
avra la facolta di farsi soddisfare dal/i garante/i /debitore/i solidale/i/ entro il limite
del oremio assicurativo accessorio richiesto.
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Art.4. Е facolta dell'Assicuratore di richiedere informazioni periodiche al Contraente,
ma altresi al Beneficiario della polizza assicurativa, sull'andamento dell'assolvimento
agli impegni assunti, le quali informazioni gli stessi sono tenuti a fornirgli entro i
termini.
Art.5. LAssicuratore ha il diritto d'accesso agli uffici, sistemi informativi, siti
produttivi е case del Contraente е dei suoi garanti /debitori solidali/ al fine di
verificare le notizie fornitegli in ordine all'emissione della garanzia assicurativa.
Art.6. Е diritto dellAssicuratore di muovere un'azione di regresso nei confronti sia
del Contraente che dei garanti /debitori, fideiussori in solido/, in via disgiunta o
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congiunta nei confronti di tutti loro, in caso d'inadempimento da parte del Contraente
е conseguentene pagamento della somma assicurata a favore del Beneficiario da
parte dellAssicuratore.
Art.7. LAssicuratore puo richiedere al Contraente lo svincolo /scioglimento/ della
garanzia o muovere una pretesa nei confronti suoi е dei garanti /debitori in solido/,
anche in via legale, per il pagamento della somma assicurata riportata in garanzia,
nei casi seguenti, nello specifico:
- azione legale mossa nei confronti del Contraente;
- awiata procedura di liquidazione del Contraente;
- mancato versamento del premio accessorio previsto nell'art.3 del titolo III;
- mancato assolvimento agli impegni del Contraente circa il rimborso di somme che
TAssicuratore ha gia pagato al Beneficiario. In tale ipotesi il Contraente е i debitori
in solido sono tenuti, a semplice richiesta, a prowedere a quanto richiesto
dall'Assicuratore senza avere diritto a qualsiasi eccezione.
Le somme pagate dal Contraente o tali recuperate in via legale restano a disposizione
dellAssicuratore sotto la forma di garanzia per eventuale regresso finO all'estinzione
degli impegni dellAssicuratore in base alia polizza assicurativa. Con l'estinzione
delle obbligazioni di cui alia polizza TAssicuratore dovra rimborsare al Contraente la
quota non utilizzata di tali somme rialzate con gli interessi stabiliti per legge
calcolati dalla data di loro incasso alia data della restituzione.
Art. 8. Е facolta inderogabile dellAssicuratore di utilizzare le somme versate dal
Contraente o recuperate in via legale per il pagamento di pretese avanzate dal
Benefi
Art. 9. LAssicuratore е tenuto ad informare immediatamente il Contraente ed i
garanti /debitori in solido/ su effettuati pagamenti verso il Beneficiario. I garanti
/debitori in solido/ sono tenuti, a semplice richiesta, a rimborsare allAssicuratore
ogni somma che lo stesso ha pagato sulla base della garanzia emessa.
Titolo IV. Diritti е impegni del Contraente е dei garanti /debitori solidali.
fideiussori/
Art.l. Dal momento in cui la garanzia assicurativa venga prestata al momento di
totale estinzione il Contraente ed i suoi garanti sono tenuti ad adempiere agli
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impegni da loro assunti ed a non ammettere con un'azione o difetto il verificarsi di
una situazione in cui la somma assicurata venga pagata.
Art.2. II Contraente ed i garanti nella garanzia assicurativa emessa:
2.1. Prestano allAssicuratore:
2.1.1. Informazioni attendibili е attuale sulla propria situazione economica, capacita
finanziaria е fideiussione prestata, ivi compreso ma non solo, circa:
- conti accesi е prestiti utilizzati erogati da altre banche;
- cambiamenti alio stato giuridico, potere rappresentativo е situazione attuale -
dichiarazione sul collegamento economico, oltre che qualsiasi documentazione ai fini
del controllo;
- rendiconti finanziari - bilanci d'esercizio compilati in conformita alia legislazione
vigente riferiti ad ogni annualita nel periodo di efficacia della garanzia, entro е non
oltre 30 giorni successivamente all'ultima data, stabilita in legge, per la
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, come anche rendiconti
finanziari semiannuali /al 30 giugno/ entro е non oltre il 31 luglio, е altri rendiconti е
documenti contabili entro е non oltre 15 giorni dopo la richiesta delTAsSicuratore;
- informazione sulla gestione, contabilizzazione е conservazione della fideiussione;
2.1.2. Accesso agli uffici, siti produttivi ed altri luoghi connessi alia propria attivita,
al fine di verificare le notizie fornite allAssicuratore, la presenza, manutenzione е
condizioni di conservazione dei beni consegnati in garanzia.
2.2. Comunicano immediatamente allAssicuratore:
2.2.1. Ogni variazione deJLle notizie ed informazione fornite allAssicuratore;
fallimento o liquidazione, oltre che le sentenze di condanna o costitutive pronunciate
sia nei confronti del Contraente che dei garanti ciascuna di cui pone a rischio la
possibility per l'Assicuratore di soddisfarsi con una parte o tutti i loro beni, ivi compr.
il patrimonio a servizio del supporto della garanzia;
2.2.3. Azioni promosse da lui per la realizzazione dei propri diritti di cui a polizze
assicurative;
2.2.4. Diffide ad adempiere in via volontaria pervenute da suoi creditori е da autorita
competenti in ordine a procedimenti esecutivi awiati, oltre che prowedimenti
cautelari intimati su processi contenziosi, amministrativi od esecutivi costituenti
impedimenti all'assolvimento degli impegni del Contraente.
2.3. Paga/no entro i termini ogni onere pubblico /tasse, diritti/ е altri debiti propri.
2.4. Fino alia definitiva estinzione della garanzia il Contraente acconsente, senza
previo accordo scritto da parte dellAssicuratore:
2.4.1. A non cambiare il carattere della propria attivita economica riferibile alia
realizzazione dei suoi impegni verso il Beneficiario;
2.4.2. A non modificarsi la forma giuridica, a non adottare interventi di liquidazione
volontaria;
2.4.3. A non prowedere ad atti dispositivi e/od aggravio di oneri su una parte o sulla
propria intera impresa commerciale;
2.4.4. A gestire i propri beni in maniera che ne serba il valore di liquidazione, a non
decidere /a titolo oneroso o gratuito, anche ma non solo tramite contributo in natura/,
a non gravare di oneri, a non costituire qualsiasi diritto a favore di terzi, anche in
forza di un contratto di prestito od affitto, a non ammettere la morosita degli oneri
pubblici e/o privati spettanti su essi oltre che a non cambiare la posizione di uno
qualsiasi dei beni, oggetto fideiussorio nella garanzia;
2.4.5. A non ridurre il proprio versato capitale sottoscritto;
2.4.6. A non erogare dividendi, ne effettuare altri pagamenti di capitali in favore dei
propri azionisti/soci.
Art.3. In caso di riduzione del tempo ad adempiere da parte del Contraente,
rispettivamente riduzione della durata della polizza assicurativa, il premio versato
resta in favore dellAssicuratore.
Art. 4. In caso di protratta efficacia della polizza assicurativa, il Contraente dovra
versare un ulteriore premio, da anticipare, in misura е termini di pagamento
specificati in un addendum rilasciato all'uopo.
Totale V. Disimpegno/esborso della garanzia assicurativa
Art.l. II disimpegno della garanzia assicurativa awiene a fronte di originale della
polizza assicurativa presentato dal Contraente, riconsegnata dal Beneficiario
corredata di scritta е autenticata dichiarazione rilasciata dal Beneficiario con la
quale lui esonera l'Assicuratore da ogni responsabilita е impegno di cui alia garanzia
assicurativa emessa.
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Art.2. Immediatamente dopo la pervenuta dei documenti di cui al p.l del presente
titolo l'Assicuratore procede agli interventi necessari a svincolare la fideiussione
prestata.
Art.3. L'esborso della somma assicurata in una garanzia assicurativa emessa awiene
secondo i termini previsti nel codice delle assicurazioni previa consegna di tutti i
documenti necessari е previa richiesta da parte del Beneficiario.
Art. 4. La garanzia assicurativa emessa decade tacitamente con la scadenza della sua
efficacia.
Art.5. Ogni polizza assicurativa /garanzia/ gia emessa produce i suoi effetti dopo la
sua formale sottoscrizione dal Contraente., Nel caso che la garanzia assicurativa
emessa non venga accettata da parte del Beneficiario, la stessa decade.
L'Assicuratore rimborsa al Contraente il premio assicurativo versato ritenendo a se il
10% di esso al fine di affrontare le spese sostenute in occasione dell'emissione della
garanzia assicurativa.
Titolo VI. Disposizioni generali
Art.l. In caso di contrasti fra le presenti Condizioni generali е la garanzia emessa,
vanno applicate le clausole della garanzia rispettiva.
Art.2. In caso di contrasti nelle disposizioni delle presenti Condizioni generali ed il
disposto imperativo di legge, va applicata la legge in vigore.
Art.3. L'Assicuratore si riserva i diritti di aggiornare le presenti Condizioni generali
in caso di modificazione le medesime restando valide е mantenendo е proseguendo i
Art.4. Le presenti Condizioni generali fanno parte integrante di ogni garanzia
assicurativa emessa dall'Assicuratore.
Le presenti Condizioni generali sono approvate con Decisione del Consiglio di
Amministrazione della compagnia di assicurazione Nadejda AD /S.p.A./ in data
28/06/2016.
Certifico io sottoscritta Teodora Ilieva Sarandalieva la fedelta della traduzione dal
bulgaro in italiano fatta da me del documento allegato - Condizioni generali
dell'assicurazione "Garanzie".