
Assicurazione "Culture agricole"
L’Assicurazione riguarda:
L’Assicurazione riguarda:
- Raccolta di culture agricole e raccolta di frutta, verdura, rose, uva, fragole, lamponi, anca, mora, vivai di frutta, piante medicinali, cassis (ribes nero), luppolo, piantine, semi di fiore e colture in serre e conservatori;
- Piante decorative - alberi, arbusti e giardini, coltivati all’aperto, in quanto immobilizzazioni;
- Perenni neo-realizzati come alberi di frutta, fragole, lamponi, mora, cassis, rose, lavanda e luppolo.
L’Assicurazione va conclusa in base ad una proposta scritta da parte dell’Assicurato, in cui quest’ultimo indica in maniera precisa e completa tutte le circostanze essenziali, di cui è venuto a conoscenza o, esercitando le dovute cure, deve essere a conoscenza e sono rilevanti per la valutazione del rischio.
L’inizio e la fine del relativo periodo d’Assicurazione dipendono dal tipo di cultura, soggetta all’Assicurazione.
La Somma assicurata per le singole culture va concordata tra l’Assicuratore e l’Assicurato, ma non può essere inferiore all’importo minimo e superiore all’importo massimo, stabiliti dall’Assicuratore.
La Somma assicurata per le singole culture deve essere coerente alle capacità produttive della relativa regione.
Il Premio assicurativo va stabilto dall’Assicuratore in base alla tariffa attuale alla data della conclusione dell’Assicurazione e può essere modificata con sconti e supplementi.
Il Premio assicurativo è dovuto una sola volta alla stipula del contratto d’Assicurazione o rateizzato fino a 4 rate.
Al verificarsi di un evento assicurato, L’Assicurato deve:
L’inizio e la fine del relativo periodo d’Assicurazione dipendono dal tipo di cultura, soggetta all’Assicurazione.
La Somma assicurata per le singole culture va concordata tra l’Assicuratore e l’Assicurato, ma non può essere inferiore all’importo minimo e superiore all’importo massimo, stabiliti dall’Assicuratore.
La Somma assicurata per le singole culture deve essere coerente alle capacità produttive della relativa regione.
Il Premio assicurativo va stabilto dall’Assicuratore in base alla tariffa attuale alla data della conclusione dell’Assicurazione e può essere modificata con sconti e supplementi.
Il Premio assicurativo è dovuto una sola volta alla stipula del contratto d’Assicurazione o rateizzato fino a 4 rate.
Al verificarsi di un evento assicurato, L’Assicurato deve:
- adottare le misure necessarie per limitare i danni, per ripristinare le culture danneggiate e quando è possibile – per usufruire della produzione dalle culture colpite;
- informare l’Assicuratore, senza indugio e non più tardi di 3 (tre) giorni dalla conoscenza dell’evento;
- di conservare le culture colpite nello stato in cui si trovano al verificarsi dell’evento.
L’importo dell’indennizzo va definito in base al sopralluogo ed all’accertamento valutativo, effettuati da una commissione comprendente un rappresentante dall’Assicuratore, un esperto (agronomo) e l’Assicurato o un suo rappresentante.
L’indennizzo assicurativo va corrisposto dall'Assicuratore entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione di tutti i documenti necessari relativi all’accertamento dell’evento assicurato ed all’importo dei danni.
L’indennizzo assicurativo va corrisposto dall'Assicuratore entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione di tutti i documenti necessari relativi all’accertamento dell’evento assicurato ed all’importo dei danni.